IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante  nuova  disciplina
dell'ordinamento della professione forense; 
  Visto, in particolare, l'articolo 16 della citata legge n. 247  del
2012 che ha delegato il Governo ad adottare  un  decreto  legislativo
recante il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio,  in
base ai criteri direttivi rappresentati dalla previsione dei  criteri
e delle modalita' di accesso a una lista unica, mediante  indicazione
dei requisiti che assicurino la  stabilita'  e  la  competenza  della
difesa tecnica d'ufficio; 
  Sentito il Consiglio nazionale forense, che ha emesso  il  relativo
parere nella seduta del 20 giugno 2014; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2015; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento
  e transitorie del codice di procedura penale. 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Il Consiglio nazionale forense predispone e  aggiorna,  con
cadenza trimestrale,  l'elenco  alfabetico  degli  avvocati  iscritti
negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio. 
      1-bis. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 e'  disposto
sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti: 
        a)  partecipazione  a  un  corso  biennale  di  formazione  e
aggiornamento  professionale  in  materia  penale,  organizzato   dal
Consiglio  dell'ordine  circondariale  o   da   una   Camera   penale
territoriale  o  dall'Unione  delle  Camere  penali,   della   durata
complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; 
        b) iscrizione all'albo da almeno cinque  anni  ed  esperienza
nella  materia  penale,  comprovata  dalla   produzione   di   idonea
documentazione; 
        c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale,
secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012,
n. 247.»; 
    b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
      «1-ter. La domanda di inserimento nell'elenco nazionale di  cui
al comma 1 e' presentata al Consiglio  dell'ordine  circondariale  di
appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato
parere, al Consiglio  nazionale  forense.  Avverso  la  decisione  di
rigetto della domanda e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 7
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199. 
      1-quater. Ai fini della permanenza  nell'elenco  dei  difensori
d'ufficio sono condizioni necessarie: 
        a)  non  avere  riportato  sanzioni  disciplinari  definitive
superiori all'ammonimento; 
        b) l'esercizio continuativo di attivita' nel  settore  penale
comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci  udienze  camerali  o
dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio. 
      1-quinquies. Il professionista iscritto  nell'elenco  nazionale
deve presentare, con cadenza annuale, la relativa  documentazione  al
Consiglio dell'ordine circondariale, che  la  inoltra,  con  allegato
parere,  al  Consiglio  nazionale  forense.  In   caso   di   mancata
presentazione della documentazione, il professionista  e'  cancellato
d'ufficio dall'elenco nazionale. 
      1-sexies. I professionisti iscritti  all'elenco  nazionale  non
possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del  termine  di
due anni.». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
                              Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  del   decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di  ufficio).
          - 1. Il Consiglio nazionale forense predispone e  aggiorna,
          con cadenza trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati
          iscritti negli albi,  disponibili  ad  assumere  le  difese
          d'ufficio. 
              1-bis. L'inserimento nell'elenco di cui al comma  1  e'
          disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti: 
                a) partecipazione a un corso biennale di formazione e
          aggiornamento professionale in materia penale,  organizzato
          dal Consiglio dell'ordine circondariale  o  da  una  Camera
          penale territoriale  o  dall'Unione  delle  Camere  penali,
          della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento
          di esame finale; 
                b) iscrizione  all'albo  da  almeno  cinque  anni  ed
          esperienza   nella   materia   penale,   comprovata   dalla
          produzione di idonea documentazione; 
                c) conseguimento del titolo di specialista in diritto
          penale, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge  31
          dicembre 2012, n. 247. 
              1-ter. La domanda di inserimento nell'elenco  nazionale
          di cui al comma 1 e' presentata  al  Consiglio  dell'ordine
          circondariale   di   appartenenza,   che   provvede    alla
          trasmissione degli atti, con allegato parere, al  Consiglio
          nazionale forense. Avverso la decisione  di  rigetto  della
          domanda e' ammessa opposizione ai  sensi  dell'art.  7  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1971,
          n. 1199. 
              1-quater. Ai  fini  della  permanenza  nell'elenco  dei
          difensori d'ufficio sono condizioni necessarie: 
                a)  non   avere   riportato   sanzioni   disciplinari
          definitive superiori all'ammonimento; 
                b) l'esercizio continuativo di attivita' nel  settore
          penale comprovato  dalla  partecipazione  ad  almeno  dieci
          udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse  quelli
          di mero rinvio. 
              1-quinquies.  Il  professionista  iscritto  nell'elenco
          nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa
          documentazione al Consiglio dell'ordine circondariale,  che
          la inoltra, con allegato  parere,  al  Consiglio  nazionale
          forense.   In   caso   di   mancata   presentazione   della
          documentazione, il professionista e'  cancellato  d'ufficio
          dall'elenco nazionale. 
              1-sexies.   I   professionisti   iscritti    all'elenco
          nazionale  non  possono  chiedere  la  cancellazione  dallo
          stesso prima del termine di due anni. 
              2. E' istituito  presso  l'ordine  forense  di  ciascun
          capoluogo del distretto  di  corte  d'appello  un  apposito
          ufficio con  recapito  centralizzato  che,  mediante  linee
          telefoniche dedicate, fornisce i nominativi  dei  difensori
          d'ufficio a richiesta dell'autorita'  giudiziaria  o  della
          polizia   giudiziaria.   Non   si   ricorre   al    sistema
          informatizzato se  il  procedimento  concerne  materie  che
          riguardano competenze specifiche. 
              3. L'ufficio di cui al comma 2  gestisce  separatamente
          gli elenchi  dei  difensori  d'ufficio  di  ciascun  ordine
          forense esistente nel distretto di corte d'appello. 
              4. Il sistema informatizzato di cui  al  comma  2  deve
          garantire: 
                a)  che  l'indicazione  dei  nominativi  rispetti  un
          criterio  di  rotazione   automatico   tra   gli   iscritti
          nell'elenco di cui al comma 1; 
                b) che  sia  evitata  l'attribuzione  contestuale  di
          nomine, ad un unico difensore,  per  procedimenti  pendenti
          innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti  tra
          di loro e, comunque, dislocate in modo  da  non  permettere
          l'effettivita' della difesa; 
                c) l'istituzione di un turno differenziato,  per  gli
          indagati e gli imputati detenuti, che assicuri,  attraverso
          un criterio di rotazione  giornaliera  dei  nominativi,  la
          reperibilita'  di  un   numero   di   difensori   d'ufficio
          corrispondente alle esigenze. 
              5. L'autorita' giudiziaria e,  nei  casi  previsti,  la
          polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone
          il nominativo all'ufficio di cui al comma 2. 
              6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un
          componente da lui delegato vigila sul rispetto dei  criteri
          per  l'individuazione  e  la  designazione  del   difensore
          d'ufficio. 
              7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al
          comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'. 
              8. 
              9.».